Mediazione
CHE COS'È?
L
a mediazione civile e commerciale è la procedura nonché l'attività svolta da un professionista, terzo imparziale (il Mediatore), finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca e raggiungimento di un accordo condiviso, per risolvere o prevenire una controversia, senza fare ricorso al Giudice.
L’obiettivo principale è la riduzione dell’ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento alternativo, più semplice e veloce per risolvere le controversie, con tempi brevi (oggi non oltre 3 mesi) e costi contenuti.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA
Esperire il tentativo di mediazione è obbligatorio in controversie relative a specifiche materie previste dalla legge (D.lgs 28/2010), restando facoltativa per tutte le altre materie non espressamente soggette a mediazione obbligatoria.
La mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto:
- diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)
- divisione e successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione e comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- condominio
Nei casi di mediazione obbligatoria le parti devono essere necessariamente assistite da un avvocato.
In tutti gli altri casi, al di fuori delle materie di cui sopra, la mediazione non è obbligatoria ma le parti hanno comunque la possibilità di instaurare un tentativo di risoluzione della controversia con la procedura di mediazione facoltativa.
MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.QUALI SONO LE CONSEGUENZE?
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria il Giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma del c.p.c., e condannare la parte costituita nel giudizio (e che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo) al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.