Negoziazione Assistita

Negoziazione Assistita


CHE COS'È?

L a negoziazione assistita è un altro procedimento alternativo di risoluzione di una controversia, in cui è l’attività dell’avvocato che é finalizzata all’invito, all’adesione ed al raggiungimento di un accordo compositivo della lite, che, una volta sottoscritto dalle parti e dal/i professionista/i, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Con la c.d. Convenzione Di Negoziazione le parti si impegnano a negoziare al fine di trovare una composizione della lite: non si vuole che le parti si obblighino a pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia ma soltanto che esse si impegnino a “cooperare in buona fede e con lealtà” per tentare di definire bonariamente la loro controversia.

A differenza delle normali transazioni, la convenzione di negoziazione può essere conclusa anche in assenza di reciproche concessioni.
Essa richiede sempre l’assistenza di un avvocato (e ne basta anche uno solo, salvo che in materia di famiglia), che gestisce la procedura negoziativa.


NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA

La disciplina della negoziazione assistita è in molti suoi punti strutturata secondo quanto già previsto nel d.lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione.
Il ricorso al procedimento in questione può essere liberamente scelto dalle parti (negoziazione assistita facoltativa, es. in tema di famiglia), quando non é imposta dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda, come nei casi in cui:

  1. si vuole esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  2. si vuole proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria e dei casi di esclusione espressamente menzionati.
Restano sempre esclusi:
  • i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  • i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696 bis del codice di procedura civile;
  • i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  • i procedimenti in camera di consiglio;
  • i procedimenti riguardanti l’azione civile esercitata nel processo penale.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.